Regolamento per l’uso del logo e del marchio
1. OGGETTO E SCOPO
Il Presente Regolamento ha lo scopo di contribuire a tutelare l’immagine associativa definendo le
modalità e le possibilità di utilizzo del logo e del marchio SAFETYPLAYERS NAZONALE ITALIANA
SICUREZZA SUL LAVORO da parte dei soci e degli altri soggetti concessionari a cui può essere accordato,
a vario titolo, l’uso del logo nell’ambito di manifestazioni, progetti, eventi in genere, promozioni sui
canali mediatici, sponsorizzazioni, patrocini e partnership.
Il presente Regolamento definisce le regole cui devono attenersi i soci e gli altri soggetti concessionari
nell’uso dei loghi e del marchio.
Con la sottoscrizione della Domanda di ammissione all’associazione, il socio si impegna al rispetto dei
requisiti del presente Regolamento applicabile.
Con la sottoscrizione della documentazione che stabilisce il ruolo dei soggetti concessionari, questi si
impegnano al rispetto dei requisiti del presente Regolamento applicabile.
I loghi e il marchio associativo permettono, ai soci e agli altri soggetti concessionari, di mostrare
pubblicamente alle parti interessate in che modo si contribuisce alla realizzazione del grande progetto di
solidarietà denominato SAFETYPLAYERS NAZONALE ITALIANA SICUREZZA SUL LAVORO.
2. RIFERIMENTI
• Normativa sul copyright ed il diritto d’autore
• Codice Etico associativo rev.0 del 10/12/2019
3. DEFINIZIONI
• Logo: simbolo grafico che identifica l’associazione Safetyplayers Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro.
• Marchio: tutto ciò che identifica direttamente o indirettamente l’associazione Safetyplayers Nazionale
Italiana Sicurezza sul Lavoro ed il suo operato, dunque, tutto ciò che identifica il brand Safetyplayers
Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, ivi incluso, il logo.
• Socio: persona fisica che aderisce all’associazione nei termini dello Statuto.
• Volontario sportivo (o semplicemente volontario):
persona fisica che presta la sua attività a titolo gratuito a favore dell’associazione, giocando nella
squadra di calcio, nei termini dei Regolamenti sociali.
• Albo Nazionale dei calciatori per la sicurezza sul lavoro:
Registro ufficiale tenuto presso l’associazione in cui risultano essere iscritti i volontari sportivi che
prestano la propria attività a favore dell’associazione.
• Altri soggetti concessionari (fatto salvo quanto al successivo articolo 6):
persona fisica o giuridica a cui viene accordato, in sub-concessione, l’uso del logo o del marchio
Safetyplayers Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, nell’ambito di accordi fra le parti aventi ad
oggetto la realizzazione di campagne comunicative, manifestazioni, progetti, eventi in genere,
patrocini e partnership
4. FORMATO DEL LOGO
Nel seguito viene indicato il logo associativo ufficiale Safetyplayers.
Nel seguito viene indicato il logo distintivo ufficiale ad uso dei volontari, regolarmente iscritti nell’Albo
nazionale dei calciatori per la sicurezza sul lavoro, tenuto presso l’associazione. Questo logo viene
comunemente definito anche “bollino” e riporta l’anno di validità.
5. PRESCRIZIONI GRAFICHE
I loghi possono essere riprodotti in bianco e nero, oppure, a colori, utilizzando esclusivamente le
medesime tonalità delle immagini riportate sopra.
I loghi possono essere riprodotti in dimensioni reali o maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne
vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione
parziale dei loghi. I loghi possono essere riprodotti lasciando inalterate le proporzioni che caratterizzano
le immagini riportate sopra. Deve sempre essere assicurata la leggibilità mantenendo inalterate le
proporzioni dell’immagine al fine di evitare qualsiasi effetto di stretching o distorsione sul logo.
Non è consentito a nessuno modificare, alterare, aggiungere, spostare, eliminare anche solo parte dei
simboli, delle immagini, dei colori, delle proporzioni o del testo contenuto nei predetti loghi.
I loghi devono essere utilizzati su sfondo bianco.
6. PRESCRIZIONI PER L’USO DEI LOGHI E DEI MARCHI
6.1 Modalità di utilizzo del logo
A tutti gli iscritti o aderenti all’associazione nella qualità di “socio” o “volontario” è concessa la facoltà
di utilizzare i loghi associativi esclusivamente nell’ambito dei profili social personali (non aziendali);
l’utilizzo dei loghi associativi da parte dei soci e dei volontari non è soggetto a nessuna scrittura privata
o contratto di concessione.
Ai partner istituzionali (associazioni e organizzazioni no-profit, enti pubblici) è concesso utilizzare i loghi
nell’ambito dei siti web e profili social ufficiali; l’utilizzo dei loghi associativi da parte dei partner
istituzionali non è soggetta a nessuna scrittura privata o contratto di concessione. Questa concessione
si limita:
• all’attività di utilizzo del logo in combinazione con un “messaggio di sostegno” ai principi
associativi, o in combinazione con la promozione delle attività sociali;
• all’attività di condivisione e diffusione dei post ufficiali.
Ai partner non istituzionali (soggetti privati con finalità di lucro) l’uso del logo potrà essere concesso solo
con specifica delibera da parte del Consiglio direttivo e con le modalità ivi indicate; l’utilizzo dei loghi
associativi da parte dei partner non istituzionali è subordinato al perfezionamento attraverso uno
specifico contratto di concessione.
“Ai volontari regolarmente iscritti nell’Albo Nazionale dei calciatori per la sicurezza sul lavoro è concesso
anche l’uso del bollino distintivo, con lo scopo di far conoscere a terzi la propria appartenenza allo stesso
Albo, comunque verificabile attraverso il Registro pubblico tenuto presso l’associazione. Accostando la
propria persona al bollino si dichiara di essere regolarmente iscritti all’Albo per l’annualità indicata sullo
stesso. Il bollino può essere utilizzato in riferimento alla persona fisica iscritta all’Albo e non
all’organizzazione di cui la persona fa eventualmente parte. L’utilizzo del bollino è consentito ai soli fini
informativi e non commerciali o promozionali. Eventuali usi non previsti saranno oggetto di sanzioni
secondo il successivo art. 8 del presente Regolamento. Per gli usi consentiti, l’appartenenza all’Albo,
attraverso il bollino, potrà essere comunicata utilizzando uno o più dei seguenti canali: profili social, siti
web, e-mail, biglietti da visita, targhe, presentazioni, carta intestata”.
6.2 Divieti specifici
Non sono ammessi utilizzi diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 6.1 o in contrasto con la
politica e i principi associativi o con le delibere dell’Associazione. Qualsiasi altro uso differente dovrà
essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, come nel caso di società o soggetti singoli
con finalità di lucro. In questi casi, l’utilizzo dei marchi sarà sempre soggetto alla preventiva
autorizzazione del Consiglio direttivo.
7. PRESCRIZIONI PER L’USO DEL MARCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI CONCESSIONARI
I soggetti concessionari potranno utilizzare il marchio Safetyplayers Nazionale Italiana Sicurezza sul
Lavoro a seguito di specifici Accordi formalizzati fra le parti. Le modalità d’uso del marchio saranno,
Regolamento per l’uso del logo e del marchio rev. 02 del 13/01/2021 Pagina 4 di 4
dunque, stabilite di volta in volta in specifici Accordi, a cui si rimanda, che disciplineranno le modalità di
utilizzo del marchio e dei loghi.
8. SANZIONI
L’uso difforme o improprio del logo o del marchio, rispetto alle prescrizioni contenute nel presente
Regolamento, costituisce illecito disciplinare. Le presenti norme disciplinari integrano e non
sostituiscono il sistema più generale delle azioni legali di tutela previste dalla normativa relativa al tema
del “copyright e del “diritto d’autore”.
Il Consiglio direttivo, in caso riscontrasse l’uso improprio o difforme del marchio o del logo, procederà
con le seguenti tipologie di sanzioni irrogabili nei confronti degli associati, dei volontari o dei soggetti
concessionari che avranno trasgredito le prescrizioni di utilizzo:
1. ammonimento scritto;
2. sanzione pecuniaria pari fino a 5 volte il valore del vantaggio economico stimato per l’uso
improprio del marchio, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 10.000,00;
3. revoca definitiva della qualifica di socio, volontario o di soggetto concessionario.
Il Consiglio direttivo si riserva di applicare le predette sanzioni disciplinari in maniera graduale (dalla
meno severa alla più severa), oppure, in maniera diretta (direttamente alle sanzioni più severe, saltando
anche le misure iniziali ed intermedie), in funzione della gravità della trasgressione.
In caso di inerzia del soggetto richiamato, nella risoluzione della trasgressione ravvisata, per adeguarsi
agli ammonimenti e/o alle prescrizioni del presente Regolamento e del Consiglio direttivo, quest’ultimo,
si riserva di esercitare la propria tutela legale tramite denuncia alle Autorità competenti.
Il ricorso alle “vie legali” è anche previsto in tutti i casi in cui soggetti terzi non autorizzati (NON soci,
NON volontari, soggetti NON concessionari) utilizzassero in maniera impropria il marchio
Safetyplayers Nazonale Italiana Sicurezza sul Lavoro, violando la normativa specifica in materia di
copyright e di diritto d’autore. Questi casi saranno prontamente segnalati sui canali informativi
istituzionali utilizzati dall’Associazione, al fine di non creare confusione sul mercato e rendere chiarezza
alle parti sociali interessate.
9. PUBBLICITÀ AL REGOLAMENTO
Al presente Regolamento deve essere data massima divulgazione utilizzando gli strumenti ed i canali
considerati dal Consiglio direttivo maggiormente adeguati.
Monza, 13 gennaio 2021
Il Consiglio Direttivo Nazionale